Tutela del lavoratore con o senza busta paga

Il metodo più veloce per recuperare crediti di lavoro non corrisposti dal datore (retribuzione, contributi e/o TFR) è il decreto ingiuntivo.

Ove il lavoratore sia in possesso delle relative buste paga, il procedimento è sicuramente più semplice. Infatti, nei confronti del datore di lavoro, esse costituiscono piena prova dei dati ivi indicati, in ragione della specifica normativa, prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2 L. 4/1953) [ex pluris Cass. Civ., Sez. Lav., 2239/2017]. Peraltro, lo stesso principio è valido anche allorquando le buste paga siano sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, in quanto le stesse costituiscono prova della loro avvenuta consegna, ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore [ex pluris Cass. Civ., Sez. Lav., 28029/2018].

Tuttavia, ove il datore di lavoro abbia omesso di consegnare le preziose buste paga, il lavoratore non è per ciò solo privo di tutela monitoria.

Un primo tentativo esperibile è costituito dalla denuncia all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, il quale solleciterà il datore di lavoro alla consegna, per poi – in mancanza – inviare i propri Ispettori a richiedere e prelevare i cedolini paga. Senza considerare, inoltre, che dinanzi al perdurante inadempimento del datore, lo stesso Ispettorato può comminargli una sanzione amministrativa.

Inoltre, il lavoratore può elaborare autonomi prospetti di busta paga, coadiuvato da un consulente del lavoro, e depositarli al fine di ottenere un decreto ingiuntivo. È pur vero che, in tal caso, non è detto che il giudice emetta effettivamente l’ingiunzione di pagamento, essendo diverse le prassi dei Tribunali. Ma, in ogni caso, nulla esclude la possibilità di intentare un giudizio ordinario.